E’ stato il Parlamento europeo a segnalare nell’anno 2001 l’emergenza del problema del mobbing chiedendo alle istituzioni e alle parti sociali a farsi carico del problema. Nel 2002 è stata attivata una Commissione Lavoro in Parlamento per studiare il fenomeno ed elaborare un disegno.
I riferimenti normativi attualmente esistenti nella legislazione italiana sono presenti nell’ambito sia del diritto penale sia del diritto civile, nella sottospecie di reati di lesioni personali di natura sia colposa sia dolosa (art. 582 c.p. e 590 c.p.). Ci sono poi i reati di ingiuria e diffamazione (artt. 594 e 595 del c.p) e nel caso del pubblico impiego, si può ipotizzare l’abuso di ufficio (art. 323 del c.p) o, ancora, la violenza privata (art. 610 del c.p.), che è norma che trova frequente applicazione. Altre norme sono quelle previste dall’art. 572 del c.p. in tema di maltrattamenti, dall’art. 612 in tema di minaccia, dall’art. 660 in tema di molestie”. Nel diritto civile c’è l’articolo 32 della Costituzione italiana sulla tutela della salute, che assimila e specifica tale principio nell’ambito del rapporto di lavoro all’art. 2087 che impone l’obbligo per il datore di lavoro di porre in essere tutte le misure tese a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei propri dipendenti.
Da parte dei tribunali e della Cassazione ci sono state diverse sentenze sul tema del mobbing che pur in assenza di normativa specifica hanno utilmente utilizzato i diversi riferimenti normativi già presenti nel nostro ordinamento giuridico. Alcune sentenze emesse dal Tribunale di Torino nel 1999 sono divenute un “simbolo giurisprudenziale” dell’azione legale nei confronti del fenomeno, soprattutto per alcune novità introdotte: